Art. 52 - Accordi di Programma. Statuto Comunale di Alessandria (Provincia di Alessandria - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini alessandrini
Statuto Comune di Alessandria
Titolo VII - Forme Associative e di Cooperazione
Art. 52 - Accordi di Programma
1. Il Comune favorisce il ricorso ad accordi di programma ed altri interventi che coinvolgano una molteplicità di soggetti pubblici e privati.
2. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi ai quali il Sindaco deve attenersi.