Art. 25 - Commissioni d'Indagine e d'Inchiesta. Statuto Comunale di Sondrio (Provincia di Sondrio - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini sondriesi
Statuto Comune di Sondrio
Titolo II - Ordinamento Istituzionale del Comune Capo II - Il Consiglio Comunale
Art. 25 - Commissioni d'Indagine e d'Inchiesta
1. Il Consiglio comunale può costituire nel suo seno: a) Commissioni incaricate di esperire indagini sull'attività dell'amministrazione; b) Commissioni di inchiesta alle quali i titolari degli uffici del Comune, di enti e di aziende da esso dipendenti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d'ufficio, allo scopo di permettere l'accertamento della verità su determinati fatti e circostanze.
2. Un terzo dei Consiglieri può chiedere l'istituzione di una Commissione d'inchiesta, indicandone i motivi; la relativa deliberazione istitutiva deve essere approvata con la maggioranza dei Consiglieri assegnati.
2 bis. Le Commissioni d'indagine e d'inchiesta di cui al presente articolo sono presiedute da un Consigliere appartenente ad uno dei gruppi consiliari di minoranza, eletto con il voto espresso esclusivamente dai Commissari appartenenti a questi ultimi.
3. Il regolamento determina le modalità di funzionamento delle Commissioni d'indagine o d'inchiesta.