Art. 26 - Votazioni e Funzionamento del Consiglio. Statuto Comunale di Sondrio (Provincia di Sondrio - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini sondriesi
Statuto Comune di Sondrio
Titolo II - Ordinamento Istituzionale del Comune Capo II - Il Consiglio Comunale
Art. 26 - Votazioni e Funzionamento del Consiglio
1. Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e con la maggioranza dei votanti, salvo quanto previsto per le nomine al successivo art. 27.
2. Le votazioni sono palesi; le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.
3. Nelle votazioni segrete le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. Il Consigliere che dichiari di non partecipare al voto e rimanga in aula è considerato fra gli astenuti e viene annoverato fra i presenti ai fini del numero legale per la validità dell'adunanza.
5. Il regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio.