Art. 27 - Nomine di Competenza del Consiglio. Statuto Comunale di Sondrio (Provincia di Sondrio - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini sondriesi
Statuto Comune di Sondrio
Titolo II - Ordinamento Istituzionale del Comune Capo II - Il Consiglio Comunale
Art. 27 - Nomine di Competenza del Consiglio
1. Quando la legge o lo statuto non prevedano maggioranze assolute o qualificate nelle elezioni di persone, risulta eletto chi ha raggiunto il maggior numero di voti, purché non inferiore a tre, sino a coprire i posti previsti.
2. Qualora la legge o lo statuto prevedano la rappresentanza delle minoranze e non prescrivano sistemi particolari di votazione e/o di quorum si applica il principio del voto limitato, al fine di garantire la rappresentanza delle minoranze proporzionata al numero dei candidati da eleggere. Se nella votazione non sia riuscito eletto alcun rappresentante della minoranza, sono dichiarati eletti, in sostituzione dell'ultimo o degli ultimi eletti della maggioranza, il o i rappresentanti della minoranza che hanno ottenuto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti.
3. In caso di parità di voti viene dichiarato eletto il candidato più anziano di età.