Art. 30 - Pubblicazione delle Deliberazioni. Statuto Comunale di Sondrio (Provincia di Sondrio - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini sondriesi
Statuto Comune di Sondrio
Titolo II - Ordinamento Istituzionale del Comune Capo II - Il Consiglio Comunale
Art. 30 - Pubblicazione delle Deliberazioni
1. Le deliberazioni del consiglio comunale devono essere pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni del consiglio diventano esecutive nei modi di legge. Esse possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 134 del d. lgs. n. 267/2000.