Art. 31 - Composizione e Nomina. Statuto Comunale di Sondrio (Provincia di Sondrio - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini sondriesi
Statuto Comune di Sondrio
Titolo II - Ordinamento Istituzionale del Comune Capo III - La Giunta Comunale
Art. 31 - Composizione e Nomina
1. La Giunta comunale di Sondrio è nominata dal Sindaco ed è composta dal Sindaco e da un numero di assessori, determinato dal sindaco, secondo le esigenze amministrative dallo stesso valutate, tra un minimo di sei ed un massimo di quattordici, compreso il vicesindaco, fra i cittadini che siano in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità per la carica di consigliere.
1 bis. Di tale nomina il Sindaco dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.
1 ter. Le deleghe agli assessori sono conferite dal sindaco per materie e per progetti.