Art. 56 - Servizi Comunali. Statuto Comunale di Sondrio (Provincia di Sondrio - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini sondriesi
Statuto Comune di Sondrio
Titolo V - I Servizi Pubblici Comunali Capo I - Competenze dei Comuni
Art. 56 - Servizi Comunali
1. Il Comune, nel rispetto della legge, provvede alla gestione dei servizi pubblici locali che hanno per oggetto la produzione dei beni e di attivitą rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della Comunitą.
1 bis. Per i servizi pubblici locali aventi rilevanza industriale si applicano le disposizioni previste dal d. lgs. n. 267/2000 e dalle altre leggi statali.
1 ter. Per i servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale si applicano, oltre alle disposizioni previste dal d. lgs. n. 267/2000 e dalle altre leggi statali, anche le norme del presente statuto.
2. Spetta al Consiglio comunale di individuare nuovi servizi pubblici locali da attivare, nel tempo, in relazione a necessitą che si presentano nella Comunitą e di stabilire le modalitą per la loro gestione; sono di competenza dello stesso Consiglio comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto.