Art. 57 - Gestione in Economia. Statuto Comunale di Sondrio (Provincia di Sondrio - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini sondriesi
Statuto Comune di Sondrio
Titolo V - I Servizi Pubblici Comunali Capo II - Gestione dei Servizi Pubblici Comunali
Art. 57 - Gestione in Economia
1. Il Comune gestisce in economia i servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale che, per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche, non rendono opportuna la costituzione di una istituzione, di un'azienda speciale o di una società di capitali.
2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.