Art. 61 - Società di Capitali. Statuto Comunale di Sondrio (Provincia di Sondrio - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini sondriesi
Statuto Comune di Sondrio
Titolo V - I Servizi Pubblici Comunali Capo II - Gestione dei Servizi Pubblici Comunali
Art. 61 - Società di Capitali
1. Il promovimento e la partecipazione del Comune a società di capitali avviene nei casi e nelle forme previste dalla legge.
2. I rappresentanti del Comune che partecipano alle decisioni delle società partecipate in qualità di soci e di amministratori perseguono gli indirizzi fissati dal Consiglio Comunale, collaborano con il sindaco e ispirano la propria azione ai principi del presente statuto.
3. Abrogato.
4. Abrogato.
5. Il Comune di Sondrio può acquisire partecipazioni in società di capitale, previa verifica della convenienza economica e della coerenza con fini di interesse pubblico.
6. Tali società, per il fatto che ad esse partecipi il Comune, non possono vantare alcun trattamento preferenziale o privilegiato ai fini dell'aggiudicazione di appalti, dell'affidamento di servizi, o di qualsiasi altro rapporto economico con il Comune.