Art. 62 - Convenzioni. Statuto Comunale di Sondrio (Provincia di Sondrio - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini sondriesi
Statuto Comune di Sondrio
Titolo VI - Forme Associativee di Cooperazione fra gli Enti Capo I - Convenzioni e Consorzi
Art. 62 - Convenzioni
1. Il Comune può stipulare convenzioni con gli altri enti locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Gli enti contraenti possono convenire che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, conformemente alla convenzione e alle intese dei contraenti.