Art. 23 - Il Vice Sindaco. Statuto Comunale di Bolzano (Provincia di Bolzano - Trentino-Alto Adige). La carta fondamentale dei cittadini bolzanini
Statuto Comune di Bolzano
Titolo II - Gli Organi del Comune Capo II - Il Sindaco ed il Vice Sindaco
Art. 23 - Il Vice Sindaco
1. Il Vice Sindaco deve appartenere ad un gruppo linguistico diverso da quello del Sindaco.
2. Il Vice Sindaco è eletto, contestualmente al Sindaco e agli altri Assessori dal Consiglio comunale e deve essere Consigliere comunale.
3. Il Vice Sindaco è membro della Giunta ed esercita le competenze a lui eventualmente delegate come Assessore.
4. In caso di assenza o di impedimento anche temporaneo del Sindaco, spetta al Vice Sindaco esercitare tutte le funzioni e le competenze del Sindaco da questi non delegate ad altri e, in caso di assenza o di impedimento anche di questi, all'Assessore più anziano.
5. In caso di morte, di decadenza o di rimozione del Sindaco, il Vice Sindaco ne esercita le funzioni sino all'insediamento del nuovo Sindaco.