Art. 24 - La Giunta Comunale: Funzioni e Competenze. Statuto Comunale di Bolzano (Provincia di Bolzano - Trentino-Alto Adige). La carta fondamentale dei cittadini bolzanini
Statuto Comune di Bolzano
Titolo II - Gli Organi del Comune Capo III - La Giunta Comunale e gli Assessori
Art. 24 - La Giunta Comunale: Funzioni e Competenze
1. La Giunta comunale č l'organo collegiale di governo del Comune e attua gli indirizzi generali, politici ed amministrativi del Consiglio. Esercita attivitā di promozione, di iniziativa e di amministrazione attiva.
2. Spetta alla Giunta comunale esercitare le funzioni e adottare gli atti amministrativi che non siano riservati dalle leggi e dallo Statuto al Sindaco, al Consiglio comunale, agli organi di decentramento o al Segretario generale e ai funzionari dirigenti.
3. Spetta in ogni caso alla Giunta comunale: a) svolgere attivitā di proposta e di impulso nei confronti del Consiglio comunale; b) adottare eventualmente con delibere d'urgenza le variazioni di bilancio da sottoporre, a pena di decadenza, a ratifica del Consiglio comunale entro i sessanta giorni successivi; c) riferire sulla propria attivitā al Consiglio annualmente, ovvero secondo le scadenze stabilite dal Consiglio stesso con propri atti di indirizzo. fornendo periodicamente rapporti globali o per settore che consentano di verificare l'andamento della gestione rispetto agli obbiettivi fissati; d) spetta inoltre alla Giunta comunale esercitare le competenze attribuite dalla L.R. 1/1993 e comunque quelle che le leggi o lo Statuto non riservino espressamente al Sindaco, al Consiglio, al Segretario Generale od ai funzionari dirigenti.