Art. 32 - Gli Assessori. Statuto Comunale di Bolzano (Provincia di Bolzano - Trentino-Alto Adige). La carta fondamentale dei cittadini bolzanini
Statuto Comune di Bolzano
Titolo II - Gli Organi del Comune Capo III - La Giunta Comunale e gli Assessori
Art. 32 - Gli Assessori
1. Gli Assessori, nell'ambito delle deleghe loro assegnate, promuovono, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio e dalla Giunta, la fissazione degli obbiettivi specifici e indicano i risultati che i settori dell'Amministrazione sottoposti alla loro vigilanza devono raggiungere. Spetta inoltre agli Assessori sovrintendere, nell'ambito delle deleghe loro assegnate, all'attivitą degli uffici ai quali, ai sensi del regolamento, sono affidate la trattazione delle pratiche, l'istruttoria degli atti e l'emanazione dei provvedimenti.
2. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma precedente gli Assessori si avvalgono dei dirigenti responsabili delle specifiche strutture amministrative, in modo da assicurare la massima efficienza ed efficacia dell'attivitą amministrativa.
3. Agli Assessori che non rivestono la carica di Consiglieri comunali sono riconosciute le stesse prerogative e le stesse responsabilitą degli Assessori membri del Consiglio. Essi partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il numero legale. In Consiglio comunale hanno facoltą di parola e possono presentare emendamenti limitatamente alle delibere alle quali sono direttamente interessati in virtł delle deleghe loro conferite. Non possono in nessun caso svolgere funzioni vicarie del Sindaco.