Art. 68 - Nomina dei Rappresentanti del Comune nelle Società e degli Amministratori delle Aziende Speciali e delle Istituzioni. Statuto Comunale di Bolzano (Provincia di Bolzano - Trentino-Alto Adige). La carta fondamentale dei cittadini bolzanini
Statuto Comune di Bolzano
Titolo VI - I Servizi Pubblici Locali Capo Primo - Principi Generali
Art. 68 - Nomina dei Rappresentanti del Comune nelle Società e degli Amministratori delle Aziende Speciali e delle Istituzioni
1. I rappresentanti del Comune nelle società a partecipazione comunale, nonchè gli Amministratori delle Aziende speciali e delle Istituzioni sono nominati dal Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, fra persone che abbiano i requisiti per l'eleggibilità a Consigliere comunale e siano in possesso di una specifica esperienza, competenza e qualificazione professionale ed amministrativa nell'ambito dell'attività di interesse della società, dell'azienda o dell'istituzione.
2. Il regolamento del Consiglio Comunale disciplina le eventuali modalità di presentazione delle domande da parte degli interessati e i modi e le forme di esame delle candidature, al fine di accertare la sussistenza dei requisiti richiesti.
3. In ogni caso, per quanto attiene alle modalità di elezione o di nomina dei soggetti di cui al primo comma, il regolamento deve rispettare quanto previsto dal precedente art. 9 dello Statuto.