Art. 90 - Il Regolamento di Organizzazione. Statuto Comunale di Bolzano (Provincia di Bolzano - Trentino-Alto Adige). La carta fondamentale dei cittadini bolzanini
Statuto Comune di Bolzano
Titolo VII - Ordinamento e Organizzazione degli Uffici
Art. 90 - Il Regolamento di Organizzazione
1. Il regolamento di organizzazione stabilisce: a) la dotazione organica del personale, definendo anche modi e forme con le quali, ai sensi di quanto previsto dall'articolo precedente, la Giunta propone al Consiglio le eventuali modifiche, ovvero adotta, nei casi previsti, i provvedimenti di mobilità interna; b) l'articolazione delle unità organizzative del Comune, nonchè le loro aggregazioni, e le dotazioni organiche e di personale necessarie per ciascuna di esse; c) le modalità e i criteri da seguire per l'attribuzione ai dirigenti delle responsabilità gestionali per la attuazione degli obiettivi stabiliti dagli organi elettivi dell'ente; d) i modi e le forme in base alle quali il Segretario generale può svolgere le funzioni di coordinamento delle attività attribuite ai dirigenti, ad esso assegnate dalle leggi e dallo Statuto.