Articolo 29. Statuto Comunale di Venezia (Provincia di Venezia - Veneto). La carta fondamentale dei cittadini veneziani
Statuto Comune di Venezia
Capo V - Municipalità
Articolo 29
1. Le istanze, le petizioni e le proposte di cittadini singoli o associati rivolte a promuovere interventi di tutela di interessi collettivi sono indirizzate al Sindaco il quale ne valuta la rilevanza e l'ammissibilità e le comunica tempestivamente alle competenti Commissioni consiliari, dandone notizia al presentatore entro sessanta giorni.
2. Nelle materie di competenza, le istanze, le petizioni e le proposte che abbiano rilevanza limitata ad una circoscrizione vanno indirizzate, e sono comunque trasmesse, al Presidente del Consiglio Circoscrizionale.