Articolo 30. Statuto Comunale di Venezia (Provincia di Venezia - Veneto). La carta fondamentale dei cittadini veneziani
Statuto Comune di Venezia
Capo V - Municipalità
Articolo 30
1. Il Comune garantisce il diritto di accesso alle informazioni come diritto fondamentale della cittadinanza.
2. L'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi è regolato dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e dai regolamenti comunali emanati ai sensi degli articoli 22 comma terzo e 24 comma quarto della stessa legge.
3. Il Comune istituisce un servizio per assicurare ad ogni cittadino le necessarie informazioni sulla fruizione dei servizi comunali.