Articolo 31. Statuto Comunale di Venezia (Provincia di Venezia - Veneto). La carta fondamentale dei cittadini veneziani
Statuto Comune di Venezia
Capo V - Municipalitā
Articolo 31
1. Č prevista l'istituzione del Difensore civico per garantire, d'ufficio o su istanza di cittadini singoli od associati, l'imparzialitā ed il buon andamento dell'amministrazione segnalando abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'amministrazione comunale nei confronti dei cittadini.
1/bis. Le modalitā d'intervento del Difensore civico e i suoi rapporti con gli altri organi dell'amministrazione comunale sono stabiliti dal regolamento. (Comma aggiunto con deliberazione C.C. n.35 del 21/22.3.94).
2. Il Difensore civico: - svolge la sua funzione in piena libertā ed indipendenza; - non č soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale; - esercita i poteri di accesso ai documenti ed agli uffici che spettano ai Consiglieri comunali; - si avvale di un'apposita struttura burocratica il cui organico č stabilito dal regolamento; - ha diritto ad un compenso determinato dal Consiglio Comunale.