Art. 27 - Commissioni di Inchiesta. Statuto Comunale di Gorizia (Provincia di Gorizia - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini goriziani
Statuto Comune di Gorizia
Titolo III - Organizzazione del Comune Capo II Sezione II
Art. 27 - Commissioni di Inchiesta
1. Il consiglio comunale puņ disporre inchieste nelle materie di sua competenza a mezzo di commissioni istituite allo scopo.
2. E' fatto obbligo agli uffici comunali ed a quelli di enti o istituti dipendenti dal comune, di fornire alle commissioni d'inchiesta tutte le informazioni e gli atti necessari per l'espletamento del mandato.