Art. 28 - Composizione e Nomina. Statuto Comunale di Gorizia (Provincia di Gorizia - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini goriziani
Statuto Comune di Gorizia
Titolo III - Organizzazione del Comune Capo III - Giunta Comunale
Art. 28 - Composizione e Nomina
1. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la convoca e la presiede, e da un numero pari di assessori, corrispondente a quello massimo previsto dalla legge, tra cui un vicesindaco.
2. La giunta è nominata dal Sindaco che ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
3. Possono essere nominati assessori tutti i cittadini al di fuori dei componenti il Consiglio, purché in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale e che siano esperti in materie amministrative o tecniche.
4. Gli assessori partecipano alle sedute consiliari con facoltà di parola senza diritto di voto.