Art. 89 - Poteri. Statuto Comunale di Gorizia (Provincia di Gorizia - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini goriziani
Statuto Comune di Gorizia
Titolo VIII - Difensore Civico
Art. 89 - Poteri
1. Il difensore civico ha potere di denunciare in apposita sessione annuale del consiglio comunale la violazione, per responsabilità amministrative, delle aspettative dei cittadini in ordine alla efficienza, tempestività, correttezza e trasparenza della amministrazione comunale, delle sue istituzioni, delle sue aziende, delle società e dei consorzi cui il comune partecipa e della gestione del pubblico denaro.
2. Il difensore civico, limitatamente alle responsabilità riconducibili ai titolari degli uffici e dei servizi comunali può, mediante denuncia inviata al sindaco, chiedere l'avvio delle procedure disciplinari per l'accertamento delle responsabilità e l'irrogazione delle sanzioni previste dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti. Sulla richiesta del difensore civico la giunta deve provvedere con atto motivato, entro trenta giorni dalla denuncia.