Art. 90 - Modalità di Accesso dei Cittadini al Difensore Civico. Statuto Comunale di Gorizia (Provincia di Gorizia - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini goriziani
Statuto Comune di Gorizia
Titolo VIII - Difensore Civico
Art. 90 - Modalità di Accesso dei Cittadini al Difensore Civico
1. I cittadini interessati e le associazioni di interesse locale possono adire l'ufficio del difensore civico per sollecitarne l'intervento nei casi di violazioni di leggi, norme statutarie e regolamentari, sul diritto all'informazione, all'accesso ed alla pubblicità delle procedure amministrative ed in ogni altro caso di abuso rientrante nella previsione del presente punto.
2. Nei casi di violazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'ufficio del difensore civico può essere attivato quando non è possibile l'azione giurisdizionale o amministrativa o comunque essa non è stata ancora attivata.
3. In caso di necessità l'amministrazione pone a disposizione del difensore civico un dipendente in grado di fungere da traduttore in lingua slovena.