Art. 91 - Rapporti con l'Amministrazione Comunale. Statuto Comunale di Gorizia (Provincia di Gorizia - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini goriziani
Statuto Comune di Gorizia
Titolo VIII - Difensore Civico
Art. 91 - Rapporti con l'Amministrazione Comunale
1. Il difensore civico ha facoltà di chiedere dati e notizie all'amministrazione interessata e di accedere agli uffici, consultando, per il tramite del funzionario responsabile, gli atti e la documentazione necessari. Al difensore civico non può essere opposto il segreto d'ufficio.
2. Nell'ipotesi in cui, in esito agli accertamenti o all'indagine svolta, il difensore ritenga fondata la richiesta del cittadino, si rivolge al sindaco proponendo l'annullamento dell'atto adottato o il compimento dell'atto dovuto. Sulla proposta, sia in caso di accoglimento che di diniego, l'organo comunale competente deve provvedere con atto motivato.
3. Il difensore civico ha sede presso gli uffici dell'amministrazione comunale che provvede a fornire i mezzi e le strutture per lo svolgimento della sua attività.