Art. 19 - Requisiti per l'Elezione. Statuto Comunale di Trieste (Provincia di Trieste - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini triestini
Statuto Comune di Trieste
Titolo II - Istituti di Partecipazione Capo III - Difensore Civico
Art. 19 - Requisiti per l'Elezione
1. Il Difensore Civico è eletto tra cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità previsti dalla legge per la carica di consigliere comunale che diano garanzia di comprovata competenza giuridico-amministrativa, di imparzialità e indipendenza di giudizio.
2. L'ufficio di Difensore Civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con la partecipazione ad attività politica organizzata.
3. Non può essere eletto Difensore Civico chi è stato candidato nelle elezioni di qualsiasi tipo immediatamente precedenti alla nomina.
4. Per la rimozione delle cause di incompatibilità originaria o sopravvenuta, e delle cause di ineleggibilità sopravvenute all'elezione, si applicano le procedure previste dalla legge per i consiglieri comunali.