Art. 20 - Elezione e Durata in Carica. Statuto Comunale di Trieste (Provincia di Trieste - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini triestini
Statuto Comune di Trieste
Titolo II - Istituti di Partecipazione Capo III - Difensore Civico
Art. 20 - Elezione e Durata in Carica
1. Il Difensore Civico è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio Comunale, entro novanta giorni dalle elezioni amministrative o dalla vacanza, con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta dopo due votazioni, tenutesi in distinte sedute, è eletto con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Il Difensore Civico dura in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto, e comunque fino all'elezione del successore.
3. Il Difensore Civico può essere rieletto un sola volta con le stesse modalità della prima elezione.