Art. 56 - Obbligo di Astensione. Statuto Comunale di Trieste (Provincia di Trieste - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini triestini
Statuto Comune di Trieste
Titolo III - Organi del Comune Capo I - Il Consiglio Comunale Sezione II - Funzionamento del Consiglio Comunale
Art. 56 - Obbligo di Astensione
1. Gli amministratori comunali, così come individuati dalla legge, che abbiano titolo a partecipare alle discussioni e/o votazioni durante le sedute di Consiglio, devono astenersi dal prendere parte alle discussioni e alle deliberazioni, allontanandosi dalla sala delle sedute, nei casi di incompatibilità con l'oggetto in trattazione previsti dalla legge. Detto comma trova applicazione anche nei confronti del Segretario Generale e del Vicesegretario Generale. Questi ultimi vengono sostituiti nella loro funzione di verbalizzazione da un consigliere scelto dal Presidente.
2. L'obbligo di astensione di cui al comma precedente è previsto anche nel corso dei lavori delle Commissioni Consiliari.