Art. 57 - Elezione di Persone. Statuto Comunale di Trieste (Provincia di Trieste - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini triestini
Statuto Comune di Trieste
Titolo III - Organi del Comune Capo I - Il Consiglio Comunale Sezione II - Funzionamento del Consiglio Comunale
Art. 57 - Elezione di Persone
1. Quando la legge o lo statuto non prevedono maggioranze speciali, nelle elezioni di persone in seno ad organi interni o esterni al Comune risultano eletti colui o coloro che hanno raggiunto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti.
2. Le elezioni possono avvenire sulla base di candidature singole o di elenchi presentati al Consiglio Comunale con le modalità stabilite dal regolamento, il quale disciplina altresì le modalità della votazione ed i casi in cui la presentazione di candidature debba essere accompagnata dal curriculum.
3. Qualora la legge o lo statuto prevedano la rappresentanza delle minoranze, e nella votazione non sia riuscito eletto alcun rappresentante della minoranza, sono dichiarati eletti, in sostituzione dell'ultimo o degli ultimi eletti della maggioranza, colui o coloro della minoranza che hanno ottenuto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti.
4. Nella proclamazione degli eletti, devono essere indicati a verbale i rappresentanti della minoranza.