Art. 81 - Efficacia degli Atti Amministrativi. Statuto Comunale di Firenze (Provincia di Firenze - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini fiorentini
Statuto Comune di Firenze
Titolo VII - Procedimento Amministrativo Capo II - Efficacia, Pubblicità, Accesso agli Atti
Art. 81 - Efficacia degli Atti Amministrativi
1. L'ordinanza del Sindaco è immediatamente esecutiva ed affissa per cinque giorni all'Albo Pretorio del Comune.
2. Il Sindaco può sospendere in ogni momento l'efficacia delle ordinanze proprie o delegate.
3. Le determinazioni dei dirigenti, dotate di numerazione unica progressiva, sono immediatamente esecutive, pubblicate per cinque giorni all'Albo Pretorio del Comune e raccolte in un unico archivio cui è garantita la piena accessibilità.