Art. 82 - Pubblicità degli Atti e dell'Attività Comunale. Statuto Comunale di Firenze (Provincia di Firenze - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini fiorentini
Statuto Comune di Firenze
Titolo VII - Procedimento Amministrativo Capo II - Efficacia, Pubblicità, Accesso agli Atti
Art. 82 - Pubblicità degli Atti e dell'Attività Comunale
1. Tutti gli atti sono pubblici. Il Comune individua le misure idonee per favorirne la diffusione e la conoscenza, cura la raccolta aggiornata ed accessibile al pubblico dei regolamenti comunali e degli atti normativi adottati dagli enti, istituzioni, aziende, consorzi, società a partecipazione comunale.
2. Nella sede del Comune sono riservati idonei spazi per la collocazione dell'Albo Pretorio, ove vengono pubblicati atti, provvedimenti ed avvisi secondo le previsioni di legge, Statuto, regolamento.
3. La pubblicità è inoltre assicurata con l'inserimento nella rete civica del comune degli atti di cui ai commi precedenti. Nella rete civica sono inseriti obbligatoriamente i regolamenti, le deliberazioni, le ordinanze, le determinazioni dirigenziali e gli atti di iniziativa dei Consiglieri.