Art. 42 - Diritti dei Consiglieri. Statuto Comunale di Perugia (Provincia di Perugia - Umbria). La carta fondamentale dei cittadini perugini
Statuto Comune di Perugia
Capo V - Organizzazione del Comune Sezione I - Organi Istituzionali
Art. 42 - Diritti dei Consiglieri
1. I Consiglieri hanno potere di iniziativa e diritto di intervento, su ogni questione sottoposta all'esame del Consiglio ed in ogni materia assegnata alla competenza del medesimo, nonché il diritto di proporre integrazioni, adeguamenti e modifiche su ogni proposta di atto consiliare.
2. I Consiglieri possono formulare interrogazioni, interpellanze, istanze e mozioni, secondo le modalità e le procedure stabilite dal Regolamento.
3. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle Aziende e dagli Enti da esso dipendenti, nonché dalle Aziende, Istituzioni, Consorzi ed altri Enti a cui il Comune partecipi, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso che siano utili al pieno e completo espletamento del mandato amministrativo.
4. Le forme e i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.