Art. 43 - Astensione dei Consiglieri. Statuto Comunale di Perugia (Provincia di Perugia - Umbria). La carta fondamentale dei cittadini perugini
Statuto Comune di Perugia
Capo V - Organizzazione del Comune Sezione I - Organi Istituzionali
Art. 43 - Astensione dei Consiglieri
1. I Consiglieri, fatti salvi i casi disciplinati dalla legge, debbono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado , verso il Comune, le Istituzioni e le Aziende comunali dalla medesima amministrate, o soggette alla sua vigilanza.
2. Debbono astenersi pure dal prendere parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazione di diritti, somministrazione ed appalti di opere nell'interesse del Comune o degli Enti soggetti alla loro amministrazione. Debbono, altresė, astenersi in tutti gli altri casi previsti dalla legge.