Art. 120 - Principio di Cooperazione tra Enti. Statuto Comunale di Agrigento (Provincia di Agrigento - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini agrigentini o girgentani
Statuto Comune di Agrigento
Titolo VI
Art. 120 - Principio di Cooperazione tra Enti
1. Il Comune promuove e favorisce, nell'ambito delle specifiche previsioni normative, adeguate forme di collaborazione con altri enti locali ed in particolare con i comuni limitrofi al fine di coordinare l'azione amministrativa, nei casi in cui ciò si renda necessario od opportuno, oppure al fine di gestire, in forma associata o coordinata, determinati servizi ed interventi pubblici.
2. La definizione delle forme di cooperazione, di collaborazione e di coordinamento, tra quelle disciplinate dai successivi articoli, compete al consiglio comunale, cui spetta parimenti di deliberare l'adesione a proposte, eventualmente formulate, per le stesse finalità, da altri enti locali territoriali.