Art. 121 - Convenzioni tra Enti Locali. Statuto Comunale di Agrigento (Provincia di Agrigento - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini agrigentini o girgentani
Statuto Comune di Agrigento
Titolo VI
Art. 121 - Convenzioni tra Enti Locali
1. Il Comune puņ stipulare convenzioni con altri enti locali al fine di: a) svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati; b) per la gestione di specifici servizi di propria competenza o di uffici di Comune interesse competenti ad operare con personale distaccato dagli enti partecipanti, per l'esercizio di determinate funzioni pubbliche.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.