Art. 122 - Consorzi tra Enti Locali. Statuto Comunale di Agrigento (Provincia di Agrigento - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini agrigentini o girgentani
Statuto Comune di Agrigento
Titolo VI
Art. 122 - Consorzi tra Enti Locali
1. Per la gestione associata di uno o più servizi e per l'esercizio associato di funzioni, il Comune può costituire un consorzio con uno o più enti locali interessati o con altri enti pubblici, a ciò debitamente autorizzati ai sensi delle leggi alle quali sono soggetti.
2. La costituzione del consorzio deve essere formalizzata mediante apposita convenzione previamente approvata dal consiglio, unitamente allo statuto consortile, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3. Il consorzio è disciplinato secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili e le disposizioni legislative che, segnatamente, disciplinano: a) il contenuto della convenzione; b) i principi fondamentali in materia di organi e di funzionamento del consorzio.
4. I consorzi previsti dal presente articolo possono essere costituiti secondo le norme che disciplinano le aziende speciali, anche per la gestione di attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale nonché per la gestione di servizi socio-culturali o che abbiano, comunque, rilevanza sociale.