Art. 84 - Promozione e Deposito della Proposta Referendaria. Statuto Comunale di Agrigento (Provincia di Agrigento - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini agrigentini o girgentani
Statuto Comune di Agrigento
Titolo IV
Art. 84 - Promozione e Deposito della Proposta Referendaria
1. L'iniziativa referendaria locale di carattere consultivo spetta: a) al consiglio comunale con deliberazione adottata a maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri assegnati; b) ad almeno il sette per cento del corpo elettorale con l'osservanza delle condizioni e delle procedure previste dallo statuto e dal regolamento; c) ad almeno un terzo delle circoscrizioni, con deliberazione adottata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati a ciascun consiglio circoscrizionale.
2. Le proposte di referendum consultivo previste dal precedente comma devono indicare il quesito o i quesiti da sottoporre al corpo elettorale in maniera chiara, semplice ed armonica. Le medesime proposte, corredate dalla prescritta documentazione, devono essere depositate presso la segreteria generale del Comune a cura: - del presidente del consiglio, se il referendum è stato promosso da tale organo; - di un comitato promotore appositamente costituito, se il referendum è stato attivato dal corpo elettorale; - del comitato dei presidenti dei consigli circoscrizionali interessati, in caso di iniziativa circoscrizionale.