Art. 46 - Consultazione Popolare. Statuto Comunale di Catania (Provincia di Catania - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini catanesi
Statuto Comune di Catania
Titolo IV - Istituti di Partecipazione Popolare Capo I - Partecipazione nelle Forme Associative
Art. 46 - Consultazione Popolare
46.1 Un apposito regolamento disciplina e garantisce forme di consultazione dei residenti, estese ad altre categorie d'interessati o limitate a frazioni della popolazione, in ragione dell'oggetto della consultazione. La consultazione può, tra l'altro, avvenire attraverso assemblee, questionari, mezzi informatici, o telematici e sondaggi d'opinione.
46.2 La consultazione può essere promossa da un terzo dei componenti il consiglio comunale o da almeno tre consigli di circoscrizione con votazione a maggioranza assoluta dei propri componenti.
46.3 Il consiglio comunale è tenuto ad esaminare le risultanze della consultazione di cui ai primi due commi del presente articolo, in apposita e pubblica seduta, entro trenta giorni dalla loro formale acquisizione. Quando ricorrono particolari ragioni d'urgenza o di tutela della funzionalità dei lavori del consiglio, è ammesso un solo rinvio non superiore a trenta giorni, trascorsi i quali l'oggetto è iscritto di diritto al primo punto dell'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva.