Art. 61 - Le Consulte. Statuto Comunale di Catania (Provincia di Catania - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini catanesi
Statuto Comune di Catania
Titolo IV - Istituti di Partecipazione Popolare Capo III - Difensore Civico e delle Consulte
Art. 61 - Le Consulte
61.1 Il consiglio comunale istituisce consulte dei cittadini, anche articolate per zone di decentamento, per ambiti e materie specifiche determinando i criteri per la loro composizione.
61.2 Le consulte sono nominate dal Sindaco e sono composte da membri designati dagli enti od organismi cittadini, dalle associazioni di cui all'art. 42 del presente statuto e dalle organizzazioni sindacali e di categoria operanti nei settori di competenza delle consulte stesse. I membri delle consulte restano in carica quattro anni. Alle sedute possono partecipare, senza diritto di voto, il Sindaco, gli assessori ed i consiglieri comunali.
61.3 Le consulte concorrono alla programmazione degli interventi relativi ai settori di loro competenza.
61.4 Il regolamento prevede le altre modalità di funzionamento delle consulte e ne definisce i rapporti con l'amministrazione. La partecipazione alle consulte è a titolo gratuito.