Art. 89 - Istituzioni. Statuto Comunale di Catania (Provincia di Catania - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini catanesi
Statuto Comune di Catania
Titolo VI - Dei Servizi Capo III - Azienda Speciale
Art. 89 - Istituzioni
89.1 Il Comune adotta la forma della istituzione per la gestione di servizi di interesse sociale, compresi quelli educativi e culturali, senza rilevanza imprenditoriale.
89.2 L'atto con il quale si costituisce l'istituzione indica gli obiettivi ed i criteri generali di svolgimento del servizio, il capitale iniziale ed il personale da assegnare.
89.3 La deliberazione di costituzione approva anche il regolamento di gestione nel quale sono definiti gli organi e le loro funzioni, gli atti fondamentali da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale, i criteri di redazione ed approvazione del bilancio e le modalità di indirizzo e di vigilanza nonchè le forme di controllo dei risultati di gestione e la verifica economico-contabile da parte dei Sindaci e revisori del Comune.
89.4 Stabilito il trasferimento annuo corrisposto dal Comune nella misura occorrente alla copertura del costo del servizio per la parte non finanziata da contributi o dalle tariffe imposte all'utenza, l'istituzione ha l'obbligo di perseguire il pareggio di bilancio attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.