Art. 90 - Ordinamento delle Istituzioni. Statuto Comunale di Catania (Provincia di Catania - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini catanesi
Statuto Comune di Catania
Titolo VI - Dei Servizi Capo III - Azienda Speciale
Art. 90 - Ordinamento delle Istituzioni
90.1 Il consiglio d'amministrazione è composto da un numero di consiglieri non superiori a cinque e viene nominato dal Sindaco.
90.2 I consiglieri non possono essere membri del consiglio comunale o della giunta o consiglieri circoscrizionali.
90.3 Il consiglio d'amministrazione esercita le funzioni d'indirizzo e di amministrazione.
90.4 Il presidente è eletto dal consiglio d'amministrazione tra i suoi componenti.
90.5 Il direttore ha la responsabilità della gestione amministrativa, può essere anche un dirigente del Comune ed è nominato dal Sindaco sentito il consiglio d'amministrazione.
90.6 Il consiglio comunale approva il bilancio preventivo dell'istituzione entro 30 giorni dalla ricezione, che deve avvenire entro il 31 ottobre di ogni anno.
90.7 Il bilancio a consuntivo dell'istituzione deve essere presentato entro i termini stabiliti dalla legge.