Art. 20 - Durata della Carica e Compenso. Statuto Comunale di Lodi (Provincia di Lodi - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini lodigiani
Statuto Comune di Lodi
Capo IV - Difensore Civico
Art. 20 - Durata della Carica e Compenso
1.Il difensore civico rimane in carica cinque anni e non può consecutivamente essere rieletto.
2.Dopo la scadenza del suo mandato il difensore civico prosegue ad interim nello svolgimento delle sue funzioni sino all'assunzione di esse da parte del suo successore.
3.Spetta al difensore civico un compenso pari a quello spettante ai membri del collegio dei revisori dei conti.