| 1.Qualora il difensore civico si dimetta o decada per sopravvenute cause di incompatibilità o ineleggibilità, si applicano le procedure e le modalità dell'art. 19 per l'elezione di un nuovo difensore civico. 2.Qualora il difensore civico si renda autore di gravi inadempienze ai doveri del proprio Ufficio, il consiglio comunale, previa contestazione scritta degli addebiti, può deliberarne la decadenza con provvedimento motivato assunto con la maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti. |