Comuni Italiani Articolo 19 - Quorum ed effetti del referendum abrogativo. Statuto Comunale di Torino (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini torinesi

Statuto Comune di Torino

Titolo II - Istituti di Partecipazione e Difensore Civico
Capo I - Partecipazione Popolare e Diritto di Accesso e di Informazione
Articolo 19 - Quorum ed effetti del referendum abrogativo
1. La disposizione oggetto del referendum cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla proclamazione del risultato, se alla consultazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se si è espressa favorevolmente all'abrogazione la maggioranza dei votanti.

2. Il Consiglio Comunale può deliberare di sospendere l'efficacia della consultazione per un periodo non superiore a tre mesi, qualora, a seguito del referendum, sia indispensabile assumere ulteriori provvedimenti formali, coerenti con l'esito della consultazione stessa per garantire l'erogazione di servizi pubblici.

3. In ogni caso, l'effetto abrogativo del referendum non influisce sulle situazioni giuridiche soggettive già venutesi a creare.

 
Altri Articoli:
Articolo 20 - Diritto di informazione
Articolo 18 - Inammissibilità sopravvenuta
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