Comuni Italiani Articolo 20 - Diritto di informazione. Statuto Comunale di Torino (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini torinesi

Statuto Comune di Torino

Titolo II - Istituti di Partecipazione e Difensore Civico
Capo I - Partecipazione Popolare e Diritto di Accesso e di Informazione
Articolo 20 - Diritto di informazione
1. Il Comune di Torino riconosce, garantisce e promuove il diritto del cittadino ad essere informato in modo completo ed obiettivo sull'attività degli organi e degli uffici, nonché su ogni altro aspetto afferente l'Amministrazione, quale necessario presupposto per la realizzazione della piena trasparenza amministrativa e per l'eliminazione di ogni ostacolo, formale e di fatto, alla partecipazione alla organizzazione politica, economica e sociale della città.

2. Il Comune istituisce un Ufficio per l'Informazione e le Relazioni con il Pubblico, con sede nel Palazzo Civico ed anche in forma decentrata, con il compito di:
a) fornire all'utenza informazioni relative ai servizi, agli atti e allo stato dei procedimenti;
b) essere tramite tra il cittadino che intenda esercitare i propri diritti di partecipazione e di accesso e il titolare dell'ufficio responsabile del procedimento;
c) ricevere istanze, petizioni e proposte di deliberazione e dar seguito alle stesse,
curando, ove richiesto, l'autenticazione delle firme necessarie;
d) formulare all'Amministrazione proposte inerenti il rapporto con l'utenza.

3. Il Comune di Torino assicura ai cittadini, alle associazioni ed alle forme organizzate di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del Bilancio annuale e dei suoi allegati, con le modalità previste dal Regolamento di Contabilità.

4. Il Comune di Torino, per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, costituisce un Ufficio Stampa, organizzato professionalmente, addetto ad ogni attività di informazione e diffusione di notizie ai cittadini, anche direttamente, con ogni strumento di comunicazione, nella integrale osservanza della disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni.

5. Il Comune promuove e garantisce l'informazione ai cittadini sulle principali attività, procedure, atti amministrativi, con i mezzi ritenuti più idonei, anche attraverso l'utilizzo e l'implementazione costante della rete informatica.

6. I locali ove ha sede l'Albo Pretorio devono garantire adeguata accessibilità ai cittadini.

 
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