Comuni Italiani Articolo 39 - Commissioni Consiliari. Statuto Comunale di Torino (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini torinesi

Statuto Comune di Torino

Titolo III - Organi del Comune
Capo I - il Consiglio Comunale
Articolo 39 - Commissioni Consiliari
1. Il Consiglio Comunale costituisce nel proprio seno Commissioni Consiliari Permanenti e, quando occorra, Speciali.

2. Il Regolamento del Consiglio Comunale ne disciplina il numero, la composizione, l'organizzazione, il funzionamento, le materie di competenza e le forme di pubblicizzazione degli atti e dei lavori.

3. Le Commissioni Permanenti hanno competenza per materia tendenzialmente coincidente con la competenza delle maggiori articolazioni dell'organizzazione comunale. Esse hanno quali compiti principali l'istruttoria degli atti deliberativi e delle mozioni del Consiglio Comunale, il controllo politico-amministrativo, lo svolgimento di attività conoscitive su temi di interesse comunale e la discussione di interrogazioni e interpellanze, con le modalità previste dal Regolamento del Consiglio Comunale.

4. La Commissione Consiliare Permanente sul Controllo della Gestione ha compiti di approfondimento, controllo e garanzia dell'efficienza e dell'efficacia dell'organizzazione comunale, in relazione ai servizi ed alle attività gestite dal Comune ed alla loro qualità. E' presieduta da un Consigliere appartenente ai gruppi di opposizione.

5. Il Presidente del Consiglio Comunale convoca almeno due volte l'anno la Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Consiliari Permanenti per raccordarne l'attività con quella dell'Assemblea.

6. Per lo svolgimento di compiti particolari di volta in volta individuati, il Consiglio Comunale può istituire Commissioni Speciali. Qualora si tratti di compiti di indagine sull'attività dell'Amministrazione, per l'istituzione della Commissione occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

7. E' istituita la Commissione Speciale per le Pari Opportunità uomo-donna, composta dalle Consigliere, con compiti di proposta e di controllo dell'attività amministrativa in riferimento alla condizione femminile.

8. Le Commissioni, nello svolgimento dei loro compiti, possono:
- promuovere la consultazione dei soggetti interessati ai temi ad esse sottoposti;
- tenere audizioni conoscitive, chiedendo l'intervento di soggetti qualificati, anche esterni al Comune;
- invitare ai propri lavori rappresentanze dei titolari dei diritti di partecipazione, di strutture associative, di enti e di ordini professionali, su richiesta degli stessi o di propria iniziativa.

9. Le Commissioni possono chiedere l'intervento, alle proprie riunioni, del Sindaco, degli Assessori, del Direttore Generale, dei Dirigenti e dei titolari di uffici comunali, degli amministratori di enti, istituzioni, aziende e società a prevalente capitale comunale, e dei concessionari dei servizi comunali. Essi, in forza della richiesta, sono tenuti ad intervenire. Le Commissioni devono sentire il Sindaco e gli Assessori, quando questi lo richiedano.

10. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, eccetto i casi previsti dal Regolamento.

 
Altri Articoli:
Articolo 40 - Competenze e funzioni del Sindaco
Articolo 38 - Conferenza dei Capigruppo
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