Comuni Italiani Articolo 40 - Competenze e funzioni del Sindaco. Statuto Comunale di Torino (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini torinesi

Statuto Comune di Torino

Titolo III - Organi del Comune
Capo II - Sindaco
Articolo 40 - Competenze e funzioni del Sindaco
1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune e rappresenta l'Ente.

2. L'esercizio della rappresentanza può essere delegato ai singoli Assessori per le attività di natura politico-istituzionale e ai Dirigenti per altre attività tecnico-gestionali che non rientrino già nella loro competenza come organi dell'Ente.

3. Il Sindaco nomina gli Assessori, attribuendo gli incarichi per settori e per progetti, convoca e presiede la Giunta Comunale. Può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.

4. Il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. E' responsabile dell'attuazione degli indirizzi e delle linee programmatiche approvate dal Consiglio Comunale. A tal fine emana specifiche disposizioni al Direttore Generale, qualora nominato, ovvero al Segretario Generale.

5. Il Sindaco è tenuto a rispondere ad ogni istanza di controllo e verifica sull'attività amministrativa avanzata dal Consiglio Comunale o dalle sue articolazioni. Risponde direttamente, o tramite un Assessore da lui delegato, alle interrogazioni ed alle interpellanze.

6. Sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

7. Il Sindaco, con le modalità previste dal Regolamento di Organizzazione, può nominare, con provvedimento motivato, il Direttore Generale. Allo stesso impartisce le direttive per attuare gli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente.

8. Può delegare la sottoscrizione di particolari atti, purché non riservati dalla legge alla sua esclusiva competenza, agli Assessori, ai Presidenti di Circoscrizione, al Direttore Generale, al Segretario Generale.

9. Esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti e sovraintende, altresì, all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

10. Provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e società, secondo quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto.

11. Il regime delle aspettative, dei permessi, delle missioni e dell'erogazione dei compensi è disciplinato dalla legge.

12. L'esercizio della rappresentanza in giudizio, salvi i casi per i quali la legge consente la costituzione personale del Comune, spetta istituzionalmente all'Avvocatura Comunale ed è conferito dal Sindaco, che dispone in ordine alla costituzione in giudizio. Per esigenze eccezionali, cui non si possa far fronte con l'Avvocatura Comunale, l'esercizio della rappresentanza in giudizio potrà essere conferito a professionisti esterni.

 
Altri Articoli:
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Articolo 39 - Commissioni Consiliari
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