Comuni Italiani Articolo 47 - Elezione del Consiglio Circoscrizionale. Statuto Comunale di Torino (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini torinesi

Statuto Comune di Torino

Titolo IV - Circoscrizioni
Articolo 47 - Elezione del Consiglio Circoscrizionale
1. Il Consiglio di Circoscrizione è composto da venticinque componenti e viene eletto a suffragio universale diretto con le modalità descritte nei commi successivi.

2. I Consigli Circoscrizionali sono eletti contemporaneamente al Consiglio Comunale, anche nel caso di suo scioglimento anticipato, salvo i casi di scioglimento anticipato di cui all'art. 48, e restano in carica per la durata del mandato del Consiglio Comunale. Essi esercitano le loro funzioni sino alle elezioni dei nuovi, limitandosi, dopo la tti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

3. Il seggio che, durante il quinquennio, divenga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella medesima lista, segua immediatamente l'ultimo eletto.

4. Le elezioni per il Consiglio Circoscrizionale si svolgono nell'arco di un solo giorno, di domenica, dalle ore 7,00 alle ore 22,00.

5. L'elezione dei Consigli Circoscrizionali si effettua con il sistema maggioritario sulla base di liste, ciascuna delle quali comprenda un numero di candidati non superiore al numero di Consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quinti degli stessi.

6. Ciascuna lista deve indicare il proprio candidato alla carica di Presidente del Consiglio Circoscrizionale e presentare il programma amministrativo, da affiggere all'albo della Circoscrizione; più liste possono indicare un candidato ed un programma comune alla carica di Presidente del Consiglio Circoscrizionale. I nominativi dei candidati alla Presidenza sono stampati in una nota al fondo della scheda e non sono compresi, ne' conteggiati, nelle liste di cui al precedente comma 5.

7. Il voto di lista viene espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere il voto di preferenza per uno dei candidati della lista da lui votata, scrivendone il nome e cognome, o solo il cognome, sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno.

8. Nell'ambito di ogni raggruppamento di liste, sono eletti prioritariamente i candidati alla Presidenza, se all'insieme di liste è attribuito almeno un seggio e, successivamente, nell'ambito di ogni lista, i candidati secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali; a parità di cifra sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

9. Alla lista, o all'insieme delle liste apparentate, che abbiano riportato il maggior numero di voti, purché superiore al 40% dei voti validi, è attribuito il 60% dei seggi ovvero una percentuale pari a quella dei voti della lista o dell'insieme di liste apparentate qualora questa sia superiore al 60%. Alla lista, o all'insieme di liste apparentate, che abbiano conseguito il maggior numero di voti senza raggiungere il 40% dei voti validi, sono attribuiti 13 seggi. I seggi fra le liste apparentate sono assegnati proporzionalmente con il sistema del quoziente naturale e dei più alti resti e, in caso di parità di resti, alla lista che abbia ottenuto la più alta cifra elettorale. Per il calcolo del quoziente naturale di maggioranza si fa riferimento esclusivamente ai voti ottenuti dalle liste dell'apparentamento vincente e dei seggi da attribuire allo stesso apparentamento.

10. I restanti seggi sono assegnati proporzionalmente agli altri apparentamenti, con lo stesso sistema del quoziente naturale e dei più alti resti applicato nel comma precedente. In questo caso il quoziente naturale di minoranza fa riferimento esclusivamente ai voti ottenuti dalle liste e dagli apparentamenti non vincenti e ai seggi da attribuire alla minoranza.

11. Se più liste, o raggruppamenti di liste, ottengono uguale maggior numero di voti, si procede ad un turno di ballottaggio da effettuare nella seconda domenica successiva. L'elettore ha diritto di votare per uno degli insiemi di liste ammessi al ballottaggio, senza l'indicazione del voto di preferenza. All'insieme di liste apparentate che ottenga la maggioranza dei voti validi è attribuito il 60% dei seggi. Tutti gli altri insiemi di liste apparentate concorrono alla ripartizione del restante 40% in modo proporzionale, sulla base dei voti validi attribuiti nel primo turno.

12. Le liste dei candidati per l'elezione dei Consiglieri Circoscrizionali devono essere sottoscritte da non meno di 200 e non più di 400 elettori della Circoscrizione, se essa ha fino a centomila abitanti, e da non meno di 300 a non più di 500 elettori della Circoscrizione, se essa ha più di centomila abitanti. Qualora una lista sia presentata con lo stesso contrassegno di una lista presentata per le contemporanee elezioni del Consiglio Comunale, essa deve essere sottoscritta da cinque elettori della Circoscrizione.

13. Per quanto non previsto e non in contrasto con il presente Statuto, si applicano, al procedimento elettorale per l'elezione dei Consigli Circoscrizionali, le norme stabilite dal D.P.R. n. 570 del 16 maggio 1960 e successive integrazioni e modifiche. L'Ufficio Elettorale Centrale è composto nel rispetto delle norme vigenti.

 
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