Comuni Italiani Articolo 48 - Scioglimento anticipato del Consiglio di Circoscrizione. Statuto Comunale di Torino (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini torinesi

Statuto Comune di Torino

Titolo IV - Circoscrizioni
Articolo 48 - Scioglimento anticipato del Consiglio di Circoscrizione
1. Il Consiglio di Circoscrizione viene sciolto anticipatamente:
a) per gravi e persistenti violazioni di legge, dello Statuto e del Regolamento del Decentramento;
b) per il venir meno della metà più uno dei Consiglieri assegnati, a causa di:
- cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati, purché presentate contemporaneamente al protocollo dell'Ente;
- decadenza o altre cause;
c) per riduzione dell'organo assembleare a causa dell'impossibilità di surroga della metà dei componenti del Consiglio;
d) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi per la mancata elezione del Presidente entro trenta giorni a decorrere dalla proclamazione degli eletti o entro quarantacinque giorni dalla vacanza comunque verificatasi e, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse, come previsto dall'art. 49 comma 7 dello Statuto;
e) per impossibilità del Consiglio di Circoscrizione a deliberare, relativamente a competenze proprie o delegate, per un periodo superiore a 90 giorni. Non sono considerate, agli effetti di cui sopra, le deliberazioni che nel frattempo intervengano in materia di erogazione di contributi;
f) qualora, nel corso del mandato, il rapporto fiduciario tra Consiglio e Presidente sia posto in crisi con il voto di una mozione di sfiducia costruttiva. In tal caso, la durata del Consiglio Circoscrizionale termina entro il sesto mese successivo dalla data di votazione della mozione di sfiducia;
g) per l'approvazione di una mozione di sfiducia entro nove mesi dalla scadenza naturale del mandato, secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Decentramento.

2. Lo scioglimento è disposto:
- con provvedimento motivato del Sindaco, nei casi di cui alle lettere b), c), d), e), f), g).
Nel caso di cui alla lettera e), il Sindaco invia, a tutti i Consiglieri della Circoscrizione interessata, diffida a deliberare entro il termine di trenta giorni dalla notifica, oltre il quale il Consiglio di Circoscrizione resta sospeso dalle sue funzioni.
Trascorso inutilmente il suddetto termine, il Sindaco dispone lo scioglimento del Consiglio di Circoscrizione;
- nel caso di cui alla lettera a) con deliberazione del Consiglio Comunale adottata con le maggioranze e secondo la procedura richiesta per l'adozione dello Statuto, su proposta del Sindaco e con le modalità di seguito indicate.
Nel caso di cui alla lettera a), il Sindaco, con provvedimento motivato di contestazione, inviato a tutti i Consiglieri della Circoscrizione interessata, invita il Consiglio di Circoscrizione a presentare al Consiglio Comunale le proprie deduzioni, nel termine di quindici giorni, dichiarandone sospesa ogni altra funzione. Trascorso inutilmente il suddetto termine o, nel caso non si ritengano fondate le giustificazioni addotte, il Consiglio Comunale dispone lo scioglimento entro i successivi venti giorni. Qualora non venga adottata la deliberazione di scioglimento nel termine di venti giorni, viene meno la sospensione dalle funzioni del Consiglio di Circoscrizione.

3. L'atto di scioglimento del Consiglio Circoscrizionale deve essere tempestivamente comunicato al Prefetto.

4. Fino alla elezione del nuovo Consiglio e del Presidente, le funzioni dei disciolti organi delle Circoscrizioni sono esercitate dal Sindaco o da un Assessore o da un funzionario comunale da lui delegato. Le deliberazioni che comportino successivi impegni di spesa sono adottate dalla Giunta Comunale.

5. Qualora lo scioglimento di un Consiglio di Circoscrizione avvenga nell'anno in cui è previsto il rinnovo del Consiglio Comunale o dopo il 24 febbraio dell'anno precedente, l'elezione del nuovo Consiglio di Circoscrizione avviene contestualmente all'elezione del nuovo Consiglio Comunale. Qualora lo scioglimento avvenga in periodo antecedente, l'elezione del nuovo Consiglio di Circoscrizione è anticipata e si svolge, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Elettorale per le Circoscrizioni, in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno, se le condizioni dello scioglimento si sono verificate entro il 24 febbraio, ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo, se le condizioni si sono verificate oltre tale data.

 
Altri Articoli:
Articolo 49 - Il Presidente della Circoscrizione
Articolo 47 - Elezione del Consiglio Circoscrizionale
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Torino
Provincia di Torino
Regione Piemonte
Lista Siti su Torino

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Torino: Comune di Torrazza Piemonte Comune di Tavagnasco Lista