Comuni Italiani Articolo 49 - Il Presidente della Circoscrizione. Statuto Comunale di Torino (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini torinesi

Statuto Comune di Torino

Titolo IV - Circoscrizioni
Articolo 49 - Il Presidente della Circoscrizione
1. Il Presidente:
a) rappresenta la Circoscrizione;
b) convoca e presiede il Consiglio di Circoscrizione;
c) sovraintende agli uffici ed ai servizi della Circoscrizione e all'esecuzione degli atti;
d) svolge le funzioni che gli vengono delegate dal Sindaco, anche nella sua qualità di Ufficiale di Governo.

2. Il regime delle aspettative, dei permessi, delle missioni e dell'erogazione dei compensi è disciplinato dalla legge.

3. Nella prima seduta, il Consiglio Circoscrizionale, subito dopo la convalida degli eletti, procede all'elezione del Presidente. In prima votazione viene sottoposto al voto del Consiglio il nominativo del candidato alla Presidenza indicato dalla lista o dall'insieme di liste che ha conseguito il maggior numero di voti nel turno elettorale, secondo le modalità previste dall'art. 47 del presente Statuto e, contemporaneamente, su proposta sottoscritta dallo stesso candidato alla Presidenza, gli indirizzi programmatici e le candidature per la Giunta Circoscrizionale, composta da sei Coordinatori delle singole Commissioni di lavoro, di cui uno con funzioni di Vice-Presidente.

4. Se il candidato alla Presidenza non ottiene la maggioranza, di cui al successivo comma 7, vengono indette successive votazioni, da tenere in distinte sedute che devono svolgersi in giorni diversi e ad intervalli non superiori ai quattro giorni, entro il termine perentorio di cui allo stesso comma. Il Consigliere candidato alla carica di Presidente presenta un proprio documento programmatico, sottoscritto da almeno nove dei Consiglieri assegnati; ciascun Consigliere può sottoscrivere un solo documento programmatico. Il documento, contenente gli indirizzi politici generali nonché l'indicazione dei sei componenti la Giunta Circoscrizionale, fra i quali il Vice-Presidente, deve essere depositato nella Segreteria almeno due giorni lavorativi prima della seduta. In presenza di due candidature, queste sono sottoposte al voto in contrapposizione, mediante appello nominale dei Consiglieri.

5. La convocazione del Consiglio Circoscrizionale per l'elezione del Presidente e della Giunta Circoscrizionale è disposta dal Consigliere Anziano entro 5 giorni e deve svolgersi entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione degli eletti o alla data in cui si sia verificata la vacanza. In caso di inerzia, provvede, in via sostitutiva, il Sindaco.

6. Le adunanze per l'elezione, di cui ai commi precedenti, sono presiedute dal Consigliere Anziano, intendendosi per tale colui che, nelle elezioni circoscrizionali, abbia ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art. 72, quarto comma, del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570.

7. L'elezione avviene - a scrutinio palese e con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati - entro 30 giorni dalla data di proclamazione degli eletti. Nei casi di cessazione anticipata dalla carica per qualsiasi motivo, il Presidente e la Giunta Circoscrizionale sono eletti con le stesse modalità di convocazione delle sedute e di votazione ed entro il termine di 45 giorni dalla data in cui si sia verificata la vacanza e, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse.

 
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