1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, può nominare un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. 2. I rapporti tra Segretario e Direttore sono disciplinati dal Sindaco contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore stesso secondo quanto previsto dalle disposizioni normative ed ordinamentali del Comune e nel rispetto dei distinti e autonomi ruoli del Segretario generale, quale garante della legittimità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa e del Direttore generale, quale responsabile dell'attività gestionale in relazione al raggiungimento degli obiettivi. 3. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo predisponendo il piano dettagliato di obiettivi e la proposta di piano esecutivo di gestione. A tali fini, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti del Comune, ad eccezione del Segretario generale, rispondono al Direttore generale che ne coordina l'attività perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza. Dirime gli eventuali conflitti di competenza gestionale tra i dirigenti in relazione agli obiettivi assegnati. 4. Ferme restando le attribuzioni conferitegli dalla legge, competono altresì al Direttore generale quelle previste dal presente Statuto e dai regolamenti. 5. La revoca e la durata dell'incarico del Direttore sono disciplinate secondo quanto previsto dalla legge. |