1. La "consulta dell'associazionismo" esprime a richiesta degli organi del Comune pareri su provvedimenti o programmi da adottare da parte dell'amministrazione comunale e può di propria iniziativa anche proporre l'adozione di atti relativi alla gestione di servizi comunali. 2. Il regolamento disciplina le modalità di funzionamento della consulta, la sua eventuale suddivisione per settori di competenza o di rappresentanza, le eventuali ipotesi di consultazione obbligatoria da parte dell'amministrazione comunale con le relative procedure di accesso agli atti amministrativi. 3. I pareri, le proposte, i suggerimenti ed i rilievi della consulta non sono vincolanti per gli organi comunali, comunque tenuti a motivare le ragioni del loro mancato accoglimento. 4. Sulle proposte della consulta che implichino decisioni, l'amministrazione si pronuncia, ove non sia stabilito termine diverso dal regolamento, entro sessanta giorni; il mancato accoglimento deve essere motivato. |